La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19768/2024, ha chiarito un punto fondamentale sull'iscrizione gestione separata INPS. Un professionista, in questo caso un chimico, già obbligatoriamente iscritto alla propria cassa di previdenza (EPAP) con versamento di contributi soggettivi, non deve essere iscritto d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte ha sottolineato il carattere residuale di quest'ultima, che interviene solo in assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, annullando la pretesa contributiva dell'INPS.
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