Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2010 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione e sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense la esonerasse dall'obbligo. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento (6 luglio 2011) rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 1° luglio 2016. Infine, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha esonerato la professionista dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo precedente al 2011, confermando l'obbligo di pagare solo la quota capitale dei contributi.
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