Un professionista in pensione ha citato in giudizio la propria Cassa di previdenza privatizzata per ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione. La Cassa previdenziale sosteneva la piena legittimità del prelievo per garantire l'equilibrio dei conti interni ed eccepiva la prescrizione breve di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che le casse privatizzate non hanno il potere di decurtare trattamenti pensionistici già liquidati senza una legge statale autorizzativa. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il credito per la restituzione di tali trattenute illegittime non costituisce una semplice riliquidazione dell'assegno, ma un rimborso per prelievo indebito. Di conseguenza, il diritto al recupero si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non in quello breve di cinque.
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