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Contributo Di Solidarietà Sulla Pensione

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contributo di solidarietà sulla pensione: stop ai prelievi Cassa
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del prelievo operato da una Cassa di previdenza dei professionisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione erogata a un iscritto. L'ente previdenziale privato aveva deliberato autonomamente una decurtazione sui trattamenti pensionistici già liquidati per esigenze di equilibrio finanziario. I giudici hanno stabilito che le Casse privatizzate non hanno il potere di imporre prelievi forzosi sui trattamenti in essere, poiché tale facoltà appartiene in via esclusiva al legislatore statale. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto del pensionato a ottenere la restituzione delle somme trattenute ingiustamente è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria e non a quella breve di cinque anni. La Cassa previdenziale soccombente deve quindi restituire integralmente tutti gli importi trattenuti e pagare le spese di lite.
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Contributo di solidarietà sulla pensione: prelievo illegittimo
La controversia nasce dall'applicazione del contributo di solidarietà sulla pensione da parte di un ente di previdenza privato dei professionisti. L'ente ha trattenuto somme sui trattamenti pensionistici già erogati per esigenze di bilancio interno. I professionisti in pensione hanno impugnato i tagli, chiedendo la restituzione integrale degli importi indebitamente sottratti. L'ente previdenziale ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto azionato. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del prelievo forzoso, stabilendo che le casse private non possiedono il potere di imporre prestazioni patrimoniali riservate alla legge statale. I giudici hanno inoltre sancito l'applicazione del termine di prescrizione decennale per la restituzione delle somme non corrisposte.
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Contributo di solidarietà sulla pensione: stop ai tagli
Un professionista in pensione ha contestato i prelievi economici applicati sul proprio assegno mensile dall'ente previdenziale di categoria. La Cassa professionale aveva deliberato un taglio forzoso giustificandolo come misura interna per garantire la stabilità di bilancio. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il prelievo, condannando l'ente alla restituzione integrale di quanto trattenuto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Cassa previdenziale. Il provvedimento chiarisce che solo una legge statale può imporre un contributo di solidarietà sulla pensione, non potendo l'ente privato incidere con propri regolamenti su trattamenti già maturati. La Suprema Corte ha inoltre confermato che l'azione per recuperare gli importi indebitamente sottratti si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e include gli interessi legali calcolati dal giorno dei singoli prelievi.
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Contributo di solidarietà sulla pensione: prelievo illegittimo
La Cassa di previdenza ha applicato un contributo di solidarietà sulla pensione erogata a un professionista a riposo tra il 2009 e il 2013. L'ente previdenziale giustificava il prelievo con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario del proprio bilancio. Il pensionato ha agito in giudizio contestando la legittimità della trattenuta e chiedendone la restituzione integrale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del prelievo forzoso. Gli enti previdenziali privatizzati non possiedono il potere di imporre unilateralmente prestazioni patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati. Solo la legge dello Stato può introdurre simili sacrifici economici. La Corte ha quindi condannato la Cassa a rimborsare al pensionato tutte le somme indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi legali maturati a partire dalla data di ciascun singolo prelievo.
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Contributo di solidarietà sulla pensione: prelievo illegittimo
Un professionista in pensione ha citato in giudizio la propria Cassa di previdenza privatizzata per ottenere la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione. La Cassa previdenziale sosteneva la piena legittimità del prelievo per garantire l'equilibrio dei conti interni ed eccepiva la prescrizione breve di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che le casse privatizzate non hanno il potere di decurtare trattamenti pensionistici già liquidati senza una legge statale autorizzativa. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il credito per la restituzione di tali trattenute illegittime non costituisce una semplice riliquidazione dell'assegno, ma un rimborso per prelievo indebito. Di conseguenza, il diritto al recupero si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non in quello breve di cinque.
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