Una società agricola si oppone al pagamento dei contributi consortili di bonifica, sostenendo di non trarre alcun beneficio dalle opere del Consorzio, poiché utilizza un proprio sistema di irrigazione e ha affittato parte dei terreni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di pagamento sorge dal beneficio potenziale che l'immobile riceve, indipendentemente dall'utilizzo effettivo del servizio. Tale beneficio si presume e spetta al proprietario, non al Consorzio, dimostrare la sua totale assenza. La scelta di non usare l'impianto consortile o di affittare il fondo non esonera dal pagamento. La società, quindi, perde la causa e deve versare i contributi.
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