Un conducente, fermato dopo un incidente stradale con evidenti segni di ebbrezza, ha rifiutato di recarsi in ospedale per l'accertamento alcolemico, poiché gli agenti non avevano l'etilometro. La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato prescritto. La Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, stabilendo che il `rifiuto accertamento alcolemico` non costituisce reato in questo caso. L'articolo 186, comma 5, C.d.S. permette l'accertamento in ospedale solo se il conducente è coinvolto in un incidente *e* necessita di cure mediche. Poiché il conducente non aveva bisogno di cure, la richiesta degli agenti era illegittima. Di conseguenza, il rifiuto non integrava il reato, in quanto il fatto non sussiste.
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