Un Lavoratore, titolare di porto d'armi, si esercitava al tiro con la pistola nella proprietà della suocera, in campagna, vicino a una strada rurale. Il Tribunale lo ha condannato per sparo in luogo abitato, ritenendo l'area pericolosa per la pubblica incolumità. La Cassazione ha annullato la condanna. Ha stabilito che l'area non rientrava nella definizione di "luogo abitato" o sue adiacenze, né di pubblica via. Non è stato provato un concreto pericolo per un numero indeterminato di persone. La sentenza ha quindi revocato la confisca dell'arma, restituendola al Lavoratore. Il fatto non sussiste.
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