Un imputato, condannato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere commesso a settembre 2020, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva l'estinzione del reato per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nei gradi successivi opera invece la diversa disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale. Nel caso in esame, il tribunale ha emesso la sentenza di primo grado prima del decorso del termine prescrizionale e la Corte d'Appello ha concluso il giudizio entro il limite dei due anni previsto dalla legge. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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