Una società di trasporti ha fornito un servizio di scuolabus a un Comune senza un contratto scritto formale, ma in base a una proroga di fatto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25256/2024, ha respinto il ricorso della società per il pagamento. La Corte ha ribadito che un contratto con la pubblica amministrazione richiede la forma scritta per la sua validità (ad substantiam). Ha inoltre negato il diritto a un indennizzo per arricchimento ingiustificato, specificando che l'azione va intentata contro il funzionario che ha autorizzato la spesa senza contratto, non contro l'ente pubblico.
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