Un Fornitore di servizi ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un Committente. Il Committente ha contestato la competenza territoriale del giudice, invocando una clausola contrattuale che stabiliva un foro esclusivo. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto la clausola valida, non trattandosi, a suo dire, di un contratto per adesione. Il Fornitore ha presentato ricorso, sostenendo che la clausola fosse una clausola vessatoria e che il contratto fosse effettivamente per adesione, rendendo la clausola inefficace senza specifica approvazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la clausola era vessatoria e non validamente approvata. Ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara, luogo di adempimento dell'obbligazione.
Continua »