Un professionista ha svolto servizi tecnici per un Comune senza un contratto scritto formale. Non essendo stato pagato, ha agito in giudizio. La Cassazione ha respinto la sua richiesta, chiarendo un principio fondamentale sull'arricchimento senza causa P.A. Se una prestazione viene eseguita per un ente pubblico in assenza delle procedure formali, il contratto è nullo. L'obbligo di pagamento non ricade sull'ente, ma direttamente sul funzionario o amministratore che ha autorizzato la prestazione. Di conseguenza, il professionista non può agire contro il Comune per arricchimento senza causa, perché ha a disposizione un'altra azione specifica: quella contro il funzionario responsabile. L'azione contro l'ente è quindi inammissibile.
Continua »