Un'azienda tessile ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per contributi previdenziali non versati da un proprio subfornitore. L'azienda sosteneva che, trattandosi di un contratto di subfornitura e non di un appalto, non si applicasse la responsabilità solidale prevista dalla legge per i debiti di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità solidale si applica anche al contratto di subfornitura. I giudici hanno chiarito che i dipendenti del subfornitore meritano la stessa tutela, se non superiore, rispetto a quelli di un normale appalto, a causa della strutturale debolezza economica del loro datore di lavoro. Di conseguenza, l'azienda committente è tenuta a pagare i contributi previdenziali evasi in solido con il subfornitore.
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