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Contratto Di Solidarietà

29 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un accordo tra azienda e sindacati per ridurre l'orario di lavoro e la retribuzione dei dipendenti, al fine di evitare licenziamenti durante una crisi aziendale. Lo Stato, tramite l'INPS, copre una parte della retribuzione persa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Trattenuta sulle ferie post-solidarietà: vince il lavoratore
Un lavoratore ha accumulato giorni di ferie durante un periodo di contratto di solidarietà difensivo. Ha poi usufruito di queste ferie dopo la fine del contratto di solidarietà, quando l'orario di lavoro era tornato a tempo pieno. L'azienda ha effettuato una trattenuta sulle ferie in busta paga, sostenendo di aver pagato somme in eccesso poiché le ferie erano maturate a orario ridotto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'azienda non ha dimostrato di aver pagato le ferie per intero e non poteva applicare unilateralmente la riduzione dello stipendio dopo la scadenza del regime di solidarietà. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, conservando il diritto alla retribuzione piena per le ferie godute.
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Retribuzione ferie contratto di solidarietà: stop ai tagli
L'Azienda ha applicato una trattenuta sulla busta paga della Lavoratrice per recuperare presunte somme eccedenti pagate per ferie. Tali ferie erano maturate durante un periodo di riduzione dell'orario per contratti di solidarietà, ma fruite dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale, quando era ripreso il normale orario di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità della trattenuta. I giudici hanno chiarito che l'Azienda non ha fornito la prova del pagamento in eccesso per poter richiedere la restituzione. Di conseguenza, la Lavoratrice ha diritto a conservare l'intera retribuzione feriale senza subire decurtazioni, poiché al momento del godimento delle ferie il rapporto di lavoro era tornato a pieno regime. La decisione ribadisce le regole sulla retribuzione ferie contratto di solidarietà.
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Contratto di solidarietà: no alle trattenute sulle ferie arretrate
I Lavoratori hanno contestato la trattenuta in busta paga effettuata dall'Azienda sulle ferie maturate durante un contratto di solidarietà ma godute dopo la sua scadenza. L'Azienda sosteneva di aver pagato somme in eccesso e ne pretendeva la restituzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Azienda. La Suprema Corte ha stabilito che l'Azienda non ha fornito la prova di aver pagato l'intera retribuzione feriale durante il periodo di riduzione dell'orario. Inoltre, poiché la scelta di differire il godimento delle ferie spetta al datore di lavoro, l'Azienda non può applicare trattenute una volta ripristinato il normale orario lavorativo. L'Azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Contratto di solidarietà: ferie piene anche se maturate prima
Un lavoratore ha contestato la trattenuta sullo stipendio effettuata dall'azienda per i giorni di ferie maturati durante un contratto di solidarietà ma goduti dopo la fine dell'ammortizzatore sociale. L'azienda sosteneva di poter pagare tali ferie in misura ridotta, proporzionata all'orario di lavoro ridotto del periodo di maturazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'azienda non ha dimostrato di aver pagato l'intero importo dovuto e non poteva applicare unilateralmente la riduzione oraria dopo la scadenza del regime speciale. Il datore di lavoro decide il periodo di fruizione delle ferie e non può penalizzare il dipendente che le consuma al rientro a tempo pieno. Vince il lavoratore, con condanna dell'azienda alle spese di giudizio.
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Recupero indennità feriale: azienda perde contro i lavoratori
Un'azienda ha applicato contratti di solidarietà riducendo l'orario e la retribuzione dei dipendenti. I lavoratori hanno maturato ferie in questo periodo, ma le hanno utilizzate solo dopo la fine della solidarietà, quando erano tornati a lavorare a tempo pieno. L'azienda ha pagato le ferie a tariffa piena, ma ha poi effettuato un trattenimento in busta paga, pretendendo il recupero indennità feriale calcolato sulla paga ridotta del periodo di solidarietà. I lavoratori hanno contestato il prelievo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto ammontare del presunto pagamento in eccesso. Non avendo l'azienda prodotto le buste paga necessarie a provare l'indebito, il recupero delle somme è stato dichiarato illegittimo, confermando la vittoria dei lavoratori.
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Ripetizione di indebito: l’azienda trattiene ma perde la causa
Un'azienda ha trattenuto somme dalla busta paga di un dipendente, sostenendo di avergli pagato in eccesso le ferie. Il lavoratore aveva maturato le ferie durante un periodo di contratto di solidarietà a orario ridotto, ma le aveva utilizzate dopo il ripristino del tempo pieno. L'azienda pretendeva un ricalcolo al ribasso, ma il lavoratore ha promosso un'azione di accertamento negativo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recupero operato dal datore di lavoro. L'azienda, che agisce per la ripetizione di indebito, non ha assolto l'onere della prova, poiché non ha prodotto le buste paga necessarie a dimostrare il presunto pagamento in eccesso. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Trattenute in busta paga: illegittimo il recupero ferie
Un'azienda ha applicato delle trattenute in busta paga a un dipendente per recuperare presunti pagamenti in eccesso relativi alle ferie. Le ferie erano maturate durante un periodo di contratto di solidarietà, ma il lavoratore le aveva utilizzate solo dopo la fine dell'accordo. L'azienda sosteneva che la retribuzione feriale andasse riproporzionata all'orario ridotto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro. I giudici hanno stabilito che spetta sempre a chi richiede la restituzione di una somma dimostrare l'effettiva mancanza di causa del pagamento. Non avendo l'azienda prodotto le buste paga necessarie per dimostrare il presunto errore, il recupero delle somme è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore vince definitivamente la causa e l'azienda deve restituire le somme trattenute.
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Trattenute in busta paga per ferie: azienda perde in Cassazione
Un'azienda ha applicato trattenute in busta paga ai dipendenti per recuperare presunte eccedenze di retribuzione feriale. Le ferie erano maturate in misura ridotta durante un contratto di solidarietà, ma erano state fruite dopo la sua cessazione, a orario pieno. I lavoratori hanno contestato il recupero forzoso. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità delle trattenute. L'azienda non ha assolto l'onere della prova, poiché non ha prodotto in giudizio le buste paga necessarie a dimostrare l'effettivo pagamento di somme non dovute. Inoltre, il diritto alle ferie è tutelato dalla Costituzione e la gestione dei tempi di lavoro spetta all'organizzazione aziendale. L'azienda perde definitivamente la causa e deve restituire le somme trattenute.
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Ferie e ripetizione di indebito: l’azienda perde la causa
Un'azienda ha trattenuto somme dalle buste paga di due dipendenti, sostenendo di aver pagato in eccesso le ferie maturate durante un contratto di solidarietà e godute successivamente a orario pieno. Le lavoratrici hanno contestato il prelievo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del recupero. I giudici hanno chiarito che, nell'azione di ripetizione di indebito, spetta interamente al datore di lavoro dimostrare l'effettivo pagamento in esubero. Non avendo l'azienda prodotto i documenti necessari, come le buste paga del periodo interessato, non ha assolto l'onere probatorio. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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Ripetizione di indebito: ko l’azienda che taglia le ferie
L'Azienda ha trattenuto somme dalle buste paga dei dipendenti per recuperare presunti pagamenti in eccesso relativi a ferie maturate durante un contratto di solidarietà e godute successivamente. I Lavoratori hanno promosso un giudizio per accertare l'illegittimità di tale trattenuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando che l'onere della prova per la ripetizione di indebito spetta interamente al datore di lavoro che pretende la restituzione delle somme. L'Azienda non ha dimostrato l'effettiva sussistenza del pagamento in eccesso, non avendo prodotto i documenti necessari, come le buste paga del periodo interessato. Di conseguenza, i Lavoratori hanno vinto la causa e l'Azienda è stata condannata a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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Ripetizione di indebito: l’azienda perde senza prove sulle ferie
Un'azienda ha trattenuto in busta paga somme ai dipendenti, sostenendo di aver pagato in eccesso le ferie maturate durante un contratto di solidarietà e fruite successivamente. I lavoratori hanno promosso una causa per accertare l'illegittimità del recupero. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, rilevando che l'azienda non ha dimostrato l'effettivo pagamento in esubero. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che l'onere della prova per la ripetizione di indebito spetta sempre a chi richiede la restituzione del denaro, anche se l'azione in giudizio è avviata dal lavoratore per contestare il prelievo. L'azienda perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Ripetizione di indebito: no alle trattenute senza prove
Un'azienda ha effettuato trattenute sulla busta paga di un dipendente per recuperare presunte somme pagate in eccesso per ferie maturate durante un contratto di solidarietà e godute successivamente. Il lavoratore ha promosso un giudizio di accertamento negativo. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recupero, stabilendo che l'onere della prova per la ripetizione di indebito spetta interamente al datore di lavoro. L'azienda non ha dimostrato l'effettivo pagamento in esubero né l'assenza di causa della somma versata, omettendo di produrre i documenti contabili necessari come le buste paga del periodo. Di conseguenza, il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile, confermando l'obbligo di restituire le somme trattenute al lavoratore.
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Trattenuta in busta paga: l’azienda perde se non prova l’errore
Un'azienda ha effettuato una trattenuta in busta paga nei confronti di una dipendente per recuperare una presunta eccedenza di retribuzione feriale. Le ferie erano maturate durante un contratto di solidarietà a orario ridotto, ma erano state godute dopo la fine del regime speciale, a tempo pieno. La lavoratrice ha promosso un giudizio di accertamento negativo per dichiarare illegittimo il recupero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'onere della prova spetta interamente al datore di lavoro che pretende la restituzione delle somme. L'azienda non ha prodotto le buste paga necessarie per dimostrare l'effettivo pagamento in eccesso. Di conseguenza, la trattenuta in busta paga è stata dichiarata illegittima e l'azienda deve restituire le somme.
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Trattenute e ripetizione di indebito: ko l’azienda senza prove
Un'azienda ha trattenuto somme dalle buste paga dei dipendenti, sostenendo di aver pagato in eccesso le ferie maturate durante un contratto di solidarietà e fruite successivamente. I lavoratori hanno promosso un giudizio per accertare l'illegittimità di tali trattenute. La Corte di Cassazione ha confermato che l'onere della prova spetta interamente al datore di lavoro, il quale deve dimostrare l'esatto ammontare del pagamento non dovuto. Non avendo l'azienda prodotto i documenti necessari, come le buste paga, la sua domanda di ripetizione di indebito è stata respinta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, condannandola a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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Ripetizione di indebito: no ai tagli in busta paga senza prove
Un'azienda ha applicato contratti di solidarietà riducendo l'orario dei dipendenti, i quali hanno maturato ferie in misura ridotta ma le hanno godute dopo la fine della solidarietà, a tempo pieno. Il datore di lavoro ha pagato le ferie a tariffa intera e ha poi effettuato trattenute in busta paga per recuperare l'eccedenza. I lavoratori hanno promosso un giudizio di accertamento negativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che l'onere della prova per la ripetizione di indebito spetta interamente al datore di lavoro. Non avendo l'azienda prodotto le buste paga per dimostrare l'effettivo pagamento in eccesso, la richiesta di restituzione è stata respinta.
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Licenziamento collettivo: legittimo anche con solidarietà attiva
Due lavoratrici hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, intimato nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che prevedeva l'esternalizzazione dei servizi di prenotazione. Le dipendenti lamentavano la genericità dei criteri di scelta basati sulle esigenze aziendali e la violazione del divieto di licenziamento durante un contratto di solidarietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno chiarito che il criterio delle esigenze aziendali è legittimo se risponde a scelte organizzative non discriminatorie. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che il divieto di licenziamento legato ai contratti di solidarietà è stato abrogato prima dell'avvio della procedura, rendendo quindi lecito il provvedimento espulsivo. L'azienda ha vinto la causa e le lavoratrici sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
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Trattenute in busta paga: l’azienda perde se non prova l’errore
L'Azienda ha applicato delle trattenute in busta paga ai propri dipendenti per recuperare presunte eccedenze retributive. Secondo il datore di lavoro, i dipendenti avevano goduto, dopo la fine di un contratto di solidarietà, di ferie maturate durante tale periodo a orario ridotto, ma pagate a orario pieno. I Lavoratori hanno contestato il recupero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che spetta sempre al datore di lavoro dimostrare l'esatto ammontare del pagamento indebito, anche quando sono i lavoratori ad avviare la causa per accertare l'illegittimità del recupero. Non avendo l'Azienda fornito le buste paga necessarie a provare il superamento delle soglie dovute, le trattenute sono state dichiarate illegittime.
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Ripetizione di indebito: no a trattenute senza prove
Un'azienda ha trattenuto somme dalle buste paga dei dipendenti, sostenendo di aver pagato in eccesso le ferie maturate durante un contratto di solidarietà e godute successivamente. I lavoratori hanno promosso una causa per accertare l'illegittimità del recupero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che l'onere di provare l'effettivo pagamento in eccesso spetta interamente al datore di lavoro che agisce per la ripetizione di indebito, anche se l'azione in giudizio è stata avviata dai dipendenti. Non avendo l'azienda prodotto i documenti necessari (come le buste paga del periodo), la richiesta di restituzione è stata respinta. L'azienda perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Trattenuta in busta paga: onere della prova del datore di lavoro
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'Azienda che aveva trattenuto somme dalla busta paga dei dipendenti. La trattenuta riguardava le ferie maturate durante un contratto di solidarietà ma godute a retribuzione piena. La Corte ha stabilito che l'onere della prova del datore di lavoro è fondamentale in questi casi. L'Azienda, agendo per la ripetizione di un presunto indebito, non ha fornito prove documentali (come le buste paga) che dimostrassero l'effettivo pagamento in eccesso. Senza questa prova, la pretesa di restituzione è illegittima e la trattenuta non è giustificata. I Lavoratori hanno quindi vinto la causa.
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Retribuzione Ferie e Solidarietà: L’Azienda Perde Senza Prove
Una lavoratrice si vede trattenere una somma dalla busta paga. L'azienda sostiene di averle pagato in eccesso le ferie, maturate durante un contratto di solidarietà ma godute a orario pieno. La Corte di Cassazione ha stabilito che la trattenuta è illegittima. L'azienda, infatti, non ha fornito prove sufficienti, come le buste paga, per dimostrare il suo credito. Il principio chiave è che l'onere della prova sulla corretta retribuzione ferie contratto di solidarietà spetta al datore di lavoro che agisce per il recupero. La lavoratrice vince la causa.
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