L'Azienda ha applicato delle trattenute in busta paga ai propri dipendenti per recuperare presunte eccedenze retributive. Secondo il datore di lavoro, i dipendenti avevano goduto, dopo la fine di un contratto di solidarietà, di ferie maturate durante tale periodo a orario ridotto, ma pagate a orario pieno. I Lavoratori hanno contestato il recupero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che spetta sempre al datore di lavoro dimostrare l'esatto ammontare del pagamento indebito, anche quando sono i lavoratori ad avviare la causa per accertare l'illegittimità del recupero. Non avendo l'Azienda fornito le buste paga necessarie a provare il superamento delle soglie dovute, le trattenute sono state dichiarate illegittime.
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