Una madre cede due immobili alla figlia e al genero con un contratto di mantenimento, in cambio di assistenza. Dopo la sua morte, gli altri eredi impugnano l'atto, sostenendo che mascheri una donazione e leda le loro quote. La Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, dichiarando la nullità del contratto di mantenimento. La ragione risiede nell'eccessiva genericità delle prestazioni di assistenza pattuite, che si sovrappongono ai normali doveri morali e legali di un figlio verso un genitore. Viene inoltre respinta la richiesta di convertire l'atto in una donazione, poiché non era stata provata la volontà delle parti in tal senso. Di conseguenza, gli immobili rientrano nell'asse ereditario da dividere tra tutti gli eredi.
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