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Contratto Con Sé Stesso

12 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un caso specifico di conflitto di interessi in cui il rappresentante conclude un contratto agendo contemporaneamente come rappresentante di una parte e, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, come controparte contrattuale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vendita Contro Se Stessi: Il Disconoscimento Quietanza Ribalta il Caso
Un'erede contesta la vendita di un immobile da parte di un'agente a se stessa, avvenuta tramite procura. L'agente produce una quietanza di pagamento, ma l'erede la disconosce. I giudici di merito avevano ritenuto la quietanza valida e l'azione prescritta. La Cassazione, invece, ha stabilito che il disconoscimento quietanza di una copia impone alla controparte di avviare un procedimento di verificazione, altrimenti il documento non può essere usato come prova. La sentenza viene annullata e rinviata per un nuovo esame.
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Contratto con se stesso: la procura generica annulla la vendita
Un proprietario terriero concede una procura a vendere a una persona, la quale decide di acquistare i terreni per se stessa. Il proprietario contesta la validità dell'atto. I giudici dichiarano nullo il trasferimento poiché la procura non conteneva indicazioni sul prezzo o sulle modalità di pagamento, rendendo l'autorizzazione troppo generica. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della acquirente, confermando che il contratto con se stesso è invalido se l'autorizzazione non indica elementi precisi a tutela del rappresentato. Per superare il conflitto di interessi, la delega deve specificare il prezzo minimo o i criteri per calcolarlo, altrimenti l'atto resta annullabile.
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Contratto con se stesso: validità della procura
La Corte d'Appello di Genova conferma l'annullamento di due atti immobiliari. Il primo, un contratto con se stesso basato su una procura troppo generica, è stato dichiarato invalido. Di conseguenza, è caduto anche il secondo atto verso un terzo in malafede.
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Revoca della procura: no alla rinascita tacita dei poteri
Il Rappresentato conferisce una procura generale al Rappresentante, ma successivamente ne dispone la formale revoca. Nonostante ciò, il Rappresentante stipula contratti di vendita con se stesso e con una Società terza. I giudici di merito ritengono valido l'operato ipotizzando una 'revoca della revoca' tacita per comportamenti concludenti del Rappresentato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Rappresentato, stabilendo che la revoca della procura estingue definitivamente il potere di rappresentanza se conosciuta dai terzi. Non è ammessa una revoca della revoca tacita: per ripristinare i poteri è indispensabile il rilascio di una nuova procura. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Patto Fiduciario Verbale: Madre Perde Hotel Venduto a Se Stessa
Un figlio cita in giudizio la madre per annullare la vendita di un hotel che lei aveva fatto a se stessa, usando una procura speciale rilasciata dal figlio. La madre si difende sostenendo l'esistenza di un patto fiduciario verbale, secondo cui lei era la vera proprietaria. La Corte di Cassazione ha dato ragione al figlio, stabilendo che la sola procura a vendere non è una prova sufficiente per dimostrare un patto fiduciario. In assenza di un obbligo scritto di ritrasferimento del bene, la madre non ha superato l'onere della prova. La vendita è stata annullata per conflitto di interessi e la madre condannata a restituire l'immobile.
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Contratto con se stesso: vende a sua società, la vendita è valida
Un proprietario conferisce a un consulente una procura speciale per vendere un immobile, autorizzandolo a concludere il contratto anche con se stesso a un prezzo minimo. Il consulente vende l'immobile a una società di cui è legale rappresentante. Il proprietario contesta la vendita, invocando un conflitto di interessi e la violazione delle regole sul contratto con se stesso. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l'autorizzazione specifica a vendere a sé stesso, unita alla predeterminazione del prezzo minimo, era sufficiente a tutelare il venditore. Di conseguenza, la vendita alla società del rappresentante è stata considerata valida, superando la presunzione di conflitto di interessi.
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Contratto con se stesso e tutela del rappresentato
La Corte d'Appello di Venezia ha confermato l'annullamento di un contratto con se stesso stipulato da un rappresentante in conflitto di interessi. Sebbene l'atto sia stato annullato con obbligo di restituzione degli immobili, la Corte ha rigettato la richiesta di pagamento del prezzo e il risarcimento per perdita di chance, dichiarando quest'ultima domanda inammissibile perché proposta solo in secondo grado.
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Motivo illecito comune: nullità del contratto
Una società in amministrazione giudiziaria ha impugnato l'esclusione del proprio credito da un fallimento. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. Il contratto alla base del credito è stato ritenuto nullo per motivo illecito comune, in quanto parte di uno schema tra società collegate volto a moltiplicare i costi e ripartire indebitamente utili a danno di un ente pubblico, invece di fornire servizi reali.
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Conflitto di interessi: quando il contratto è annullabile
La Cassazione chiarisce che il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. porta all'annullamento del contratto se il rappresentante agisce per un interesse incompatibile con quello del rappresentato, anche senza un danno economico provato. Nel caso, un socio amministratore ha venduto beni della società di famiglia a una società di sua proprietà, contro la volontà degli altri soci. La Corte ha confermato l'annullamento della vendita.
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Contratto con sé stesso: limiti del potere del giudice
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso relativo a un contratto con sé stesso. La vicenda nasce dalla vendita di un immobile che un rappresentante, munito di procura generale, ha effettuato a proprio favore. La Corte ha confermato la decisione d'appello, la quale aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse ecceduto i propri poteri (ultrapetizione) riqualificando la domanda di nullità per vizio del consenso in una domanda di annullamento per conflitto di interessi, non richiesta dalla parte. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per novità e genericità dei motivi.
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Rimborso imposta di registro: la guida definitiva
Una società e il suo amministratore hanno richiesto il rimborso dell'imposta di registro versata per una compravendita immobiliare successivamente annullata. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo che la causa dell'annullamento fosse imputabile alle parti. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la vera causa era un vizio giuridico nella procura redatta dal notaio. Poiché il difetto non era attribuibile alle parti, che non potevano esserne a conoscenza, queste avevano pieno diritto al rimborso dell'imposta di registro.
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Violazione del mandato: Danni e annullamento
Due sorelle hanno citato in giudizio i loro rappresentanti per aver venduto una proprietà alle proprie mogli, configurando una violazione del mandato. I tribunali di merito avevano respinto la richiesta per prescrizione. La Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che la richiesta di risarcimento danni per violazione del mandato è un'azione autonoma rispetto a quella di annullamento della vendita e gode di un termine di prescrizione più lungo, decennale. La corte di merito aveva errato non pronunciandosi su questa distinta domanda.
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