Un'impresa di servizi ha eseguito lavori aggiuntivi di igiene ambientale per un Comune su ordine verbale di un tecnico, senza firmare un contratto scritto. L'impresa ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, ma il Comune si è opposto eccependo la nullità del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che ogni contratto con la Pubblica Amministrazione richiede la forma scritta obbligatoria a pena di nullità, estesa anche alle modifiche successive. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa è inammissibile per mancanza del requisito di sussidiarietà, poiché l'impresa avrebbe dovuto agire direttamente contro il funzionario che ha ordinato i lavori. L'impresa deve quindi restituire le somme ricevute in forza della provvisoria esecutività del decreto revocato.
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