Un casellante autostradale, normalmente impiegato in turni continui e avvicendati, ha svolto saltuariamente mansioni di supporto con orario diviso in due parti. Il lavoratore ha richiesto l'indennità di turno spezzato prevista dal contratto collettivo. L'azienda ha rifiutato il pagamento, sostenendo che la pausa di un'ora fosse troppo breve rispetto a quanto previsto per altre figure professionali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del dipendente. I giudici hanno chiarito che l'indennità spetta per compensare il disagio del cambio di orario, indipendentemente dalla durata esatta della pausa, poiché la norma contrattuale di riferimento non fissa limiti temporali minimi per questa specifica indennità.
Continua »