Una società informatica ha fornito servizi a un Comune basandosi su un accordo iniziale poi prorogato con determine dirigenziali. Il Comune ha rifiutato il pagamento eccependo la mancanza di un unico contratto scritto. La Cassazione ha chiarito che per i contratti con la Pubblica Amministrazione stipulati con imprese commerciali non serve un unico documento firmato, bastando lo scambio di atti scritti. Tuttavia, per le prestazioni extra fornite senza un preventivo impegno di spesa dell'ente, la società non può chiedere il risarcimento al Comune, nemmeno per arricchimento senza causa. In questo caso, il creditore deve agire direttamente contro il funzionario pubblico che ha autorizzato i servizi. La Corte ha quindi confermato la condanna del Comune al pagamento del debito principale, respingendo sia il ricorso dell'ente sia quello della società per le somme extra.
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