Un lavoratore ha chiesto il ricalcolo della sua indennità chilometrica, sostenendo l'applicazione del contratto nazionale (CCNL) invece di quello regionale (CIR), meno favorevole. L'Azienda la considerava un mero rimborso spese. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Lavoratore. Ha stabilito che il CCNL non aveva delegato la materia al contratto regionale, rendendo quest'ultimo inapplicabile sulla questione. Inoltre, ha confermato che l'indennità chilometrica, se pagata in modo fisso e continuativo per compensare il disagio di lavorare in luoghi remoti, ha natura di retribuzione e non di semplice rimborso. Di conseguenza, l'Azienda ha perso la causa e ha dovuto pagare le differenze retributive al dipendente.
Continua »