Un dipendente di un Ente locale ha citato in giudizio l'amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione del servizio mensa o dei ticket sostitutivi, pur effettuando regolari rientri pomeridiani. Mentre in primo grado il lavoratore aveva ottenuto un risarcimento, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, chiarendo che il diritto ai buoni pasto nel pubblico impiego non è automatico. Secondo i giudici supremi, le norme del contratto collettivo attribuiscono all'amministrazione la mera facoltà, e non l'obbligo, di istituire la mensa o erogare i ticket. Tale scelta risulta subordinata alla discrezionalità dell'Ente, che deve valutare il proprio assetto organizzativo e la disponibilità di risorse finanziarie. Pertanto, in assenza di una specifica delibera istitutiva, il lavoratore non può vantare alcuna pretesa economica.
Continua »