Una società concessionaria di giochi ha richiesto il rimborso dell'IVA indebitamente versata per alcune prestazioni tecnologiche. I giudici d'appello, nella motivazione, hanno riconosciuto parzialmente il diritto al rimborso per i versamenti degli ultimi due anni. Tuttavia, nel dispositivo finale, hanno accolto totalmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, condannando la società al pagamento integrale delle spese. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame che elimini questa grave contraddizione.
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