Un soggetto, condannato in via definitiva per aver fatto da prestanome per una società legata a un'associazione criminale, ha chiesto la revisione della condanna. La sua richiesta si basava sul fatto che i suoi soci, processati separatamente, erano stati assolti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: non c'è 'contrasto di giudicati' se le sentenze diverse sono il risultato di scelte processuali differenti (in questo caso, un rito abbreviato contro un rito ordinario) e di una diversa valutazione delle prove. Per ottenere la revisione della condanna, l'incompatibilità tra le sentenze deve riguardare la ricostruzione oggettiva dei fatti storici, cosa che in questo caso non è avvenuta. La richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile.
Continua »