La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione e commercio di prodotti falsi. La difesa sosteneva l'insussistenza del reato a causa della 'contraffazione grossolana', ovvero così evidente da non poter ingannare nessuno. La Corte ha ribadito che il reato di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) non tutela il singolo acquirente, ma la fede pubblica. Pertanto, la grossolanità della falsificazione è irrilevante e il reato sussiste comunque, potendo concorrere con quello di ricettazione.
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