Una società di servizi ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2010, contestando rilievi su costi non inerenti e irregolarità contabili. Dopo una sentenza d'appello favorevole all'Agenzia delle Entrate, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, depositando prova del pagamento e della domanda telematica. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e confermando che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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