La Corte di Cassazione ha confermato la validità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti su tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine, anche in assenza delle garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p., qualora al momento dell'analisi l'indagato sia ancora ignoto. Nel caso in esame, l'imputato contestava l'utilizzabilità del profilo DNA estratto dai RIS, sostenendo che la natura irripetibile dell'estrazione avrebbe richiesto il preavviso al difensore. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di avviso non sussiste se l'identificazione del soggetto avviene proprio grazie all'esito dell'accertamento tecnico, rendendo legittima l'acquisizione della prova nel fascicolo del dibattimento.
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