L'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento sintetico nei confronti di un contribuente, rilevando una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, quasi inesistenti, e il possesso di due auto e sei case. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, pagando il dovuto e impegnandosi a rinunciare alla causa. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo sono rimaste a carico di chi le ha anticipate, senza ulteriori sanzioni o raddoppio del contributo unificato.
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