Un'associazione sportiva ha chiesto la revocazione di una sentenza della Cassazione, sostenendo un **errore di fatto revocatorio**. Secondo l'associazione, i giudici avevano confuso l'annualità fiscale 2006, oggetto della causa, con quella del 2008, applicando in modo errato il termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento. La Suprema Corte ha respinto la richiesta, stabilendo che non si trattava di una svista materiale, ma di una valutazione logico-giuridica del giudice. La distinzione tra le due annualità era stata consapevolmente analizzata nella motivazione. Di conseguenza, non sussistendo un errore puramente percettivo, la domanda è stata dichiarata inammissibile e l'associazione ha perso la causa.
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