L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti de Il Contribuente, contestando l'indebita detrazione IVA e deduzione di costi basati su fatture per operazioni inesistenti emesse da un evasore totale. Il Contribuente ha impugnato l'atto lamentando la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di un accertamento a tavolino per imposte armonizzate come l'IVA, l'omessa consultazione preventiva non invalida l'atto se il contribuente non supera la prova di resistenza. Nel caso specifico, Il Contribuente non ha proposto alcuna difesa concreta, limitandosi a chiedere un accordo di adesione poi rifiutato. Pertanto, la mancanza di un confronto preventivo non ha influito sulla legittimità dell'atto impositivo, confermando la vittoria del fisco.
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