Una società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento per fatture inesistenti, vedendo respinti i propri ricorsi nei primi due gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della contribuente. L'ordinanza chiarisce i limiti della 'prova di resistenza' nel contraddittorio, i requisiti per denunciare una motivazione apparente e l'ammissibilità di prove atipiche come le dichiarazioni ritrattate, confermando l'inammissibilità del riesame dei fatti in sede di legittimità, anche in virtù del principio della 'doppia conforme'.
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