La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il ricorrente invocava lo stato di necessità per giustificare il possesso dell'ingente quantitativo di sigarette illegali, sostenendo di trovarsi in gravi difficoltà economiche. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che la povertà o il bisogno economico non integrano l'esimente dello stato di necessità, mancando i requisiti dell'attualità e dell'inevitabilità di un pericolo grave alla persona. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, evidenziando la gravità del fatto, l'elevata quantità di merce e i numerosi precedenti penali del soggetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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