Un individuo è stato condannato per detenzione illegale di armi comuni da sparo, trovate nella sua abitazione dopo la morte del padre e del suocero, che le avevano regolarmente denunciate. L'imputato ha sostenuto di non essere consapevole della loro presenza o che fossero state nascoste da terzi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto non credibile la difesa, evidenziando che l'obbligo di denuncia è legato al possesso fisico, non alla titolarità formale. Inoltre, non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto, data la natura protratta della condotta e l'offensività oggettiva. Il ricorso è stato respinto per mancanza di specificità dei motivi, riproponendo argomenti già valutati e ritenuti infondati.
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