Un gruppo di medici di continuità assistenziale ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Provinciale per ottenere un trattamento economico superiore, basato sull'Allegato N al D.P.R. 484/1996. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. La sentenza ha chiarito che il rapporto di lavoro di questi medici è regolato da convenzioni specifiche ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 502/1992, e non dalle norme applicabili ai medici di medicina generale, rendendo inapplicabile il trattamento economico richiesto.
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