Il GUP del Tribunale di Monza applicava a un imputato, su accordo delle parti, la pena di sei mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per reati in materia di stupefacenti, in continuazione con una precedente condanna. L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando errori materiali nel calcolo della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la nozione di pena illegale nel patteggiamento non comprende i meri errori di calcolo interni compiuti dalle parti o dal giudice, purché il risultato finale concordato non sia inferiore al minimo assoluto previsto dalla legge. Poiché la pena finale concordata rispettava i limiti edittali, non si configura alcuna illegalità della sanzione, rendendo il ricorso non proponibile e comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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