Il Giudice dell'esecuzione riconosceva a Il Condannato la continuazione tra diversi reati commessi nel tempo. Tuttavia, nel ricalcolare la pena complessiva, il tribunale quantificava l'aumento per continuazione in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge per chi ha precedenti penali qualificati dalla recidiva. Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza per violazione di legge, evidenziando il mancato rispetto della soglia minima obbligatoria di un terzo della pena base. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in presenza di recidiva qualificata l'aumento per continuazione non può scendere sotto i limiti previsti dal codice penale. I giudici hanno quindi annullato il provvedimento limitatamente al calcolo della pena, rinviando gli atti per una corretta quantificazione della sanzione.
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