La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un condannato per due sequestri di persona che chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati. La richiesta era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in sede di rinvio, sia per la presenza di un precedente giudicato sulla stessa istanza, sia per infondatezza nel merito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice del rinvio può rilevare una causa di inammissibilità come il giudicato, anche se non esaminata nella sentenza di annullamento. Inoltre, ha confermato che la valutazione sull'assenza di un medesimo disegno criminoso era motivata in modo logico e coerente, non un mero 'copia e incolla' di una decisione precedente.
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