Un Lavoratore, condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e spaccio, ha visto la sua pena parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione. L'annullamento parziale della sentenza penale riguardava solo il calcolo della pena per un capo d'imputazione specifico (capo 9), a causa di una norma dichiarata incostituzionale. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha rideterminato solo quella parte. Il Lavoratore ha proposto un nuovo ricorso, contestando la mancata revisione di altri capi d'imputazione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'annullamento era limitato e che le altre parti della sentenza erano ormai passate in giudicato, non potendo essere riesaminate.
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