Un magistrato, dopo aver presieduto un collegio giudicante in un processo di frode fiscale di grande risonanza, rilascia un'intervista a un quotidiano. Il testo pubblicato risulta modificato con l'aggiunta di una domanda mai posta e titoli sensazionalistici. Il magistrato cita in giudizio il quotidiano, il direttore e il giornalista per diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, sebbene le pratiche di editing fossero state spregiudicate, non avevano alterato la sostanza del pensiero dell'intervistato, escludendo così la configurabilità della diffamazione.
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