Una società correntista agisce contro il proprio istituto di credito chiedendo la restituzione di somme indebitamente addebitate per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali. I giudici di merito accolgono solo parzialmente la richiesta, dichiarando prescritti molti versamenti in assenza di prova dell'affidamento e considerando tardive le contestazioni sul mancato ricalcolo delle commissioni. La Corte di Cassazione chiarisce le regole per l'azione di ripetizione di indebito bancario. Da un lato conferma che il correntista deve dimostrare l'esistenza dell'apertura di credito per evitare la prescrizione dei versamenti. Dall'altro lato, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, stabilendo che le contestazioni al contenuto contabile della CTU non scadono con il primo deposito della perizia, ma possono essere sollevate anche in appello. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo calcolo degli indebiti.
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