Un'azienda appaltatrice ha richiesto il pagamento del saldo per la realizzazione di un magazzino automatizzato. La committente si è opposta lamentando difetti strutturali e il mancato superamento della prova tecnica, chiedendo il risarcimento danni. La Corte di Cassazione ha confermato che l'utilizzo effettivo dell'impianto per le campagne commerciali equivale all'accettazione dell'opera e collaudo, rendendo dovuto il saldo contrattuale in virtù delle clausole sottoscritte. Al contempo, ha confermato il diritto della committente al risarcimento dei soli danni per vizi edilizi (infiltrazioni e difetti delle pareti), escludendo quelli legati al rendimento produttivo, ritenuto condizionato da scelte gestionali interne. I ricorsi di entrambe le parti sono stati respinti.
Continua »