Due clienti si sono opposte al pagamento del compenso del consulente tecnico di parte, un ingegnere che le aveva assistite in una causa. Dopo la condanna in primo e secondo grado, le donne hanno proposto ricorso in Cassazione sollevando diverse eccezioni formali, tra cui la mancata elezione di domicilio e presunti vizi della consulenza d'ufficio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa elezione di domicilio nel comune del giudice non invalida il processo ma comporta solo la domiciliazione d'ufficio in cancelleria. Inoltre, ha chiarito che eventuali vizi della consulenza d'ufficio non incidono sul diritto del professionista di ricevere il compenso del consulente tecnico di parte per l'attività effettivamente svolta. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento del doppio del contributo unificato.
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