L'Imprenditore, condannato in via definitiva per il reato di omesso versamento IVA, ha richiesto la revisione della sentenza. Ha sostenuto l'esistenza di un contrasto tra giudicati, poiché per un altro reato fiscale era stato assolto in ragione della medesima crisi finanziaria aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che la revisione richiede una reale e oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati, non una semplice divergenza nelle valutazioni giuridiche o sull'elemento soggettivo. Per l'imposta sul valore aggiunto, la crisi aziendale non elimina la responsabilità penale se l'imprenditore non dimostra di aver adottato ogni misura possibile, compreso l'impiego del patrimonio personale, per saldare il debito erariale. L'Imprenditore è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Continua »