Tre imputati, condannati in primo grado per spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di patteggiamento, hanno proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di notifica, carenze motivazionali sulla confisca dei telefoni e la mancata riqualificazione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento, l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'imputato non causa nullità se il difensore munito di procura speciale compare regolarmente esercitando il proprio mandato. Inoltre, i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi e limitati dalla legge, escludendo contestazioni generiche sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo errori manifesti. Di conseguenza, le condanne concordate sono state confermate.
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