Un amministratore societario affronta un processo penale per frode fiscale legata a fatture fittizie. Durante l'udienza preliminare, il Pubblico Ministero dichiara di voler eliminare dal capo di imputazione due specifiche annualità di imposta, ritenendole già giudicate altrove. Il Giudice dell'udienza preliminare, tuttavia, condanna l'imputato anche per quegli anni e dispone la confisca dei relativi profitti economici. La difesa contesta la decisione lamentando la violazione della correlazione tra contestazione e verdetto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e dichiara inammissibile l'impugnazione. I Supremi Giudici ribadiscono il principio di irretrattabilità dell'azione penale: il Pubblico Ministero non può cancellare o ritirare i capi di accusa dopo la richiesta di rinvio a giudizio, lasciando integro il dovere del magistrato di pronunciarsi su tutti i fatti originariamente contestati.
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