Il Tribunale applicava all'Imputato la pena concordata per reati di corruzione e turbativa d'asta, disponendo la confisca di circa tredicimila euro come profitto del reato. L'Imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che la confisca non potesse essere ordinata poiché non inclusa nell'accordo di patteggiamento e resa impossibile dalla mancata accettazione della restituzione da parte dei coindagati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la restituzione del profitto è un requisito di ammissibilità del rito, ma la sua mancata esecuzione non impedisce la confisca. Nei reati contro la pubblica amministrazione, la confisca obbligatoria nel patteggiamento coesiste con l'accordo sulla pena: se il profitto non viene restituito spontaneamente, lo Stato deve comunque procedere al suo sequestro definitivo, indipendentemente dall'accordo tra le parti.
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