Una società venditrice pretendeva il pagamento dell'IVA da due acquirenti dopo la compravendita di un immobile. Le acquirenti si opponevano alla richiesta esibendo il rogito notarile. Nel testo dell'atto pubblico, infatti, la società venditrice rilasciava una quietanza liberatoria che attestava l'avvenuto versamento del saldo totale, comprensivo delle relative imposte. Il Tribunale e la Corte d'Appello revocavano il decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore, valorizzando il testo contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società venditrice, confermando che la dichiarazione di saldo resa davanti al notaio costituisce una confessione stragiudiziale. Il creditore non può smentire la dichiarazione con testimoni, ma deve provare l'errore di fatto, la violenza o l'esistenza di un patto contrario scritto. Le acquirenti vincono definitivamente la causa.
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