La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputato, riconosciuto come amministratore di fatto, aveva contestato l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, la prescrizione del reato, il suo ruolo e la responsabilità per le condotte distrattive, oltre all'applicazione delle pene accessorie. La Cassazione ha ritenuto che le contestazioni sul ruolo e sulle condotte fossero 'mere doglianze in punto di fatto' (cioè contestazioni sui fatti e non su errori di diritto), non ammissibili in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'Appello, che aveva accertato la pluralità delle condotte e la non prescrizione del reato. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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