Una passante cade a causa di lievi sconnessioni su un marciapiede di proprietà di un'azienda e chiede il risarcimento. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio chiave sulla condotta del danneggiato. Poiché il difetto del marciapiede era pienamente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, la caduta, avvenuta in pieno giorno, è stata attribuita esclusivamente alla disattenzione della vittima. Tale comportamento ha interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, integrando un 'caso fortuito' che esonera il custode da ogni responsabilità. Di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto.
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