La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso in concorso. L'imputato, identificato come il conducente del veicolo utilizzato per l'azione delittuosa, aveva presentato ricorso contestando l'identificazione e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, validando l'uso combinato di filmati di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche. Inoltre, è stato ribadito che i precedenti penali ostano alla concessione delle attenuanti generiche, le quali restano distinte dal riconoscimento di un eventuale vizio parziale di mente.
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