L'Imputato viene condannato per concorso in furto aggravato in un'abitazione. La difesa ricorre in Cassazione sostenendo che l'uomo non è mai entrato nella casa de Le Vittime. Di conseguenza, chiede l'assoluzione o la derubricazione del reato in favoreggiamento. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici confermano che l'assenza fisica sul luogo del delitto non esclude il concorso in furto. L'Imputato, infatti, ha noleggiato l'auto usata per il colpo e ha coordinato le operazioni a distanza tramite telefono, come dimostrato dalle intercettazioni in cui parlava di nascondere la refurtiva. Questa condotta rappresenta una partecipazione attiva e materiale al reato. L'esito finale vede L'Imputato perdere la causa: la sua condanna è confermata in via definitiva e deve pagare le spese processuali, oltre a rimborsare quattromila euro per le spese legali sostenute da Le Vittime.
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