La Cassazione interviene su un complesso caso di bancarotta, chiarendo i criteri per identificare la responsabilità penale di tre figure chiave: l'amministratore di fatto, il concorrente esterno al reato ('extraneus') e il liquidatore. La sentenza conferma che la qualifica di amministratore di fatto dipende dall'ingerenza continuativa nella gestione aziendale, non da nomine formali. Viene invece annullata con rinvio la condanna di un'imputata esterna per mancanza di prove sulla sua consapevole partecipazione al piano criminoso. Infine, viene annullata l'aggravante dei 'più fatti di bancarotta' per il liquidatore, poiché le condotte distrattive, essendo omogenee e ravvicinate, costituiscono un unico reato.
Continua »