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Concordato Sulla Pena In Appello

10 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Noto anche come 'patteggiamento in appello', è un accordo previsto dall'art. 599 bis c.p.p. con cui l'imputato rinuncia a uno o più motivi di appello in cambio di una riduzione della pena stabilita dal giudice.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Concordato sulla pena in appello: l’accordo blocca il ricorso
L'Imputato ha subito una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti. Nel corso del secondo grado di giudizio, la difesa e la Procura Generale hanno raggiunto un concordato sulla pena in appello, determinando di comune accordo la misura della sanzione e rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione. Successivamente, l'Imputato ha promosso ricorso per cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione dei giudici di merito in merito all'entità della pena inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile tramite procedura semplificata. I giudici hanno sottolineato l'assoluta carenza di interesse dell'impugnazione, poiché la pena applicata corrispondeva esattamente a quella concordata e richiesta dalle parti. La Corte ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo e ricorso: concordato sulla pena in appello
L'Imputato ha sottoscritto un accordo per definire la propria sanzione in secondo grado. Successivamente, ha presentato ricorso per Cassazione contestando presunte violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio avvenute durante il primo grado di giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. L'istituto del concordato sulla pena in appello comporta infatti la rinuncia espressa a tutte le eccezioni e doglianze sollevate in precedenza e non inserite nell'accordo. I giudici hanno respinto le istanze difensive e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato sulla pena in appello: vietato contestare il patto
L'Imputato, condannato in secondo grado per rapina, lesioni e porto di armi improprie, aveva concordato la pena di quattro anni di reclusione con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato sulla pena in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Di conseguenza, non è possibile contestare in sede di legittimità il merito della responsabilità penale o la qualificazione del reato, a meno che non si riscontrino vizi nella formazione dell'accordo o l'illegalità della pena stessa. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato sulla pena in appello: l’accordo non si tocca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito l'accordo sulla pena. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il controllo del giudice di secondo grado si limita esclusivamente alla verifica della legalità della sanzione concordata tra le parti. Il giudice non può modificare l'accordo né valutarne la congruità, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta in blocco. Poiché la pena applicata corrispondeva esattamente a quella pattuita ed era conforme alla legge, il ricorso dell'imputato è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato sulla pena in appello negato se scade il termine
L'Imputato, condannato a due anni e quattro mesi di reclusione, ricorre in Cassazione lamentando il diniego dell'udienza in presenza per concordare la pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Durante l'emergenza sanitaria, il processo si è svolto in forma cartolare. La difesa non ha richiesto la discussione orale entro il termine perentorio di quindici giorni prima dell'udienza, né ha presentato un accordo scritto congiunto prima della decisione. Di conseguenza, il diniego del concordato sulla pena in appello è legittimo, poiché la difesa non ha attivato tempestivamente le procedure previste dalla legge.
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Concordato sulla pena in appello: accordo blocca ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sull'esistenza di un precedente 'Concordato sulla pena in appello' (noto come patteggiamento in appello) tra l'imputato e la Procura. Secondo i giudici, questo accordo, una volta ritenuto legale, preclude la possibilità di impugnare ulteriormente la sentenza. L'imputato non può più contestare la decisione nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato sulla pena in appello: limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi principali, ha tentato di contestare la sanzione in sede di legittimità. La decisione conferma che l'accordo limita i poteri del giudice e preclude ulteriori impugnazioni sui punti concordati.
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Pene sostitutive: no d’ufficio in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive in appello. La Corte ha chiarito che, in caso di concordato sulla pena, il giudice non può sostituire d'ufficio la detenzione con sanzioni alternative se non vi è una richiesta esplicita delle parti, poiché ciò altererebbe l'accordo raggiunto.
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Appello con concordato: limiti al ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati che, dopo aver accettato un appello con concordato sulla pena, hanno tentato di sollevare questioni in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia ai motivi contestati, precludendo ogni ulteriore impugnazione su tali punti. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile dopo patteggiamento in appello
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, stabilendo che l'accordo sulla pena in appello (ex art. 599 bis c.p.p.), con rinuncia ai relativi motivi, ha un effetto preclusivo. Tale rinuncia impedisce di sollevare in Cassazione questioni precedentemente abbandonate, come la mancata valutazione di un proscioglimento. La scelta processuale è definitiva e preclude ulteriori gradi di giudizio sui punti rinunciati.
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